Ordinanza — n. 42324/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZouma Bouba ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/9/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 25/2/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 495 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la determinazione della pena, con riguardo all'aumento per la continuazione, si risolvono nella prospettazione di un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato la violenza della reazione solo assertivamente contestata nel motivo di ricorso, e la mancanza di reale intento collaborativo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42324/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 495 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la determinazione della pena, con riguardo all'aumento per la continuazione, si risolvono nella prospettazione di un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato la violenza della reazione solo assertivamente contestata nel motivo di ricorso, e la mancanza di reale intento collaborativo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUMA BOUBA nato il 05/10/2000 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zouma Bouba ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/9/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 25/2/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 495 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la determinazione della pena, con riguardo all'aumento per la continuazione, si risolvono nella prospettazione di un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato la violenza della reazione solo assertivamente contestata nel motivo di ricorso, e la mancanza di reale intento collaborativo.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mas