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Ordinanza — n. 42323/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42323/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42323/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Eyi Tuoyor ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/2/2020, che ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale il 27/1/2017 per il reato di concorso in un'operazione di importazione di cocaina. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il quadro indiziario sono in realtà destinate a sollecitare una diversa valutazione di merito, in questa sede non consentita, e sono comunque aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale si desume la specifica valenza attribuita ai colloqui con il trafficante Chukwudi e con l'utilizzatore di un'utenza venezuelana, aventi la finalità di chiarire i movimenti della Ternau e di verificare se costei avesse ingannato gli altri, nel quadro di una stabile e concertata intesa, riguardante il narcotraffico e i viaggi della Ternau finalizzati al trasferimento di partite di stupefacenti, come nel caso del quantitativo sequestrato a Madrid.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42323/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale il 27/1/2017 per il reato di concorso in un'operazione di importazione di cocaina. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il quadro indiziario sono in realtà destinate a sollecitare una diversa valutazione di merito, in questa sede non consentita, e sono comunque aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale si desume la specifica valenza attribuita ai colloqui con il trafficante Chukwudi e con l'utilizzatore di un'utenza venezuelana, aventi la finalità di chiarire i movimenti della Ternau e di verificare se costei avesse ingannato gli altri, nel quadro di una stabile e concertata intesa, riguardante il narcotraffico e i viaggi della Ternau finalizzati al trasferimento di partite di stupefacenti, come nel caso del quantitativo sequestrato a Madrid.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti traffico di cocaina inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca dei proventi di reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EYI TUOYOR BRIGHTI nato il 08/06/1986 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Eyi Tuoyor ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/2/2020, che ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale il 27/1/2017 per il reato di concorso in un'operazione di importazione di cocaina.

2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il quadro indiziario sono in realtà destinate a sollecitare una diversa valutazione di merito, in questa sede non consentita, e sono comunque aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale si desume la specifica valenza attribuita ai colloqui con il trafficante Chukwudi e con l'utilizzatore di un'utenza venezuelana, aventi la finalità di chiarire i movimenti della Ternau e di verificare se costei avesse ingannato gli altri, nel quadro di una stabile e concertata intesa, riguardante il narcotraffico e i viaggi della Ternau finalizzati al trasferimento di partite di stupefacenti, come nel caso del quantitativo sequestrato a Madrid.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden