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Ordinanza — n. 42322/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42322/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42322/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ghadrane Morad ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/6/2020, di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 19/4/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza e la volontarietà delle lesioni sono generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte della non illogica ricostruzione della Corte, incentrata sul fatto che il ricorrente, dimenandosi, aveva dato luogo ad una colluttazione, spingendo l'ass. Pio, che era caduto a terra. Relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze il motivo inerisce al merito e non può dirsi consentito, avendo la Corte formulato una valutazione non arbitraria, incentrata sulla recidiva e sulla propensione alla violenza palesata dal ricorrente nel corso della vicenda.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42322/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza e la volontarietà delle lesioni sono generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte della non illogica ricostruzione della Corte, incentrata sul fatto che il ricorrente, dimenandosi, aveva dato luogo ad una colluttazione, spingendo l'ass. Pio, che era caduto a terra. Relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze il motivo inerisce al merito e non può dirsi consentito, avendo la Corte formulato una valutazione non arbitraria, incentrata sulla recidiva e sulla propensione alla violenza palesata dal ricorrente nel corso della vicenda.

Parole chiave

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sanzione penale reato grave di stupefacenti recidiva nell'infrazione pene condizionali pentito precedenti penali gravi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHADRANE MORAD nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 24/10/1994 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ghadrane Morad ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/6/2020, di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 19/4/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 337, 582, 585 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza e la volontarietà delle lesioni sono generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte della non illogica ricostruzione della Corte, incentrata sul fatto che il ricorrente, dimenandosi, aveva dato luogo ad una colluttazione, spingendo l'ass. Pio, che era caduto a terra. Relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze il motivo inerisce al merito e non può dirsi consentito, avendo la Corte formulato una valutazione non arbitraria, incentrata sulla recidiva e sulla propensione alla violenza palesata dal ricorrente nel corso della vicenda.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma,inno Riciarell