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Ordinanza — n. 42321/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42321/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42321/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Huseinovic Esef ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale Torino il 4/7/2014 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Sono genericamente reiterative di deduzioni già formulate quelle con cui si contesta la configurabilità della violenza, che la Corte ha non illogicamente desunto dallo svolgimento di una colluttazione. Altrettanto generiche e volte a prospettare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, risultano le doglianze riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, confermato sulla base del riscontro dell'insussistenza di elementi positivamente valutabili e della rispondenza 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mai

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 42321/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Sono genericamente reiterative di deduzioni già formulate quelle con cui si contesta la configurabilità della violenza, che la Corte ha non illogicamente desunto dallo svolgimento di una colluttazione. Altrettanto generiche e volte a prospettare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, risultano le doglianze riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, confermato sulla base del riscontro dell'insussistenza di elementi positivamente valutabili e della rispondenza 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mai

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere reati violenti violenza o minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico abbandono per lesioni personali pericolo pubblico concreto

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Huseinovic Esef ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale Torino il 4/7/2014 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSEINOVIC ESEF nato il 24/12/1970 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Huseinovic Esef ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale Torino il 4/7/2014 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Sono genericamente reiterative di deduzioni già formulate quelle con cui si contesta la configurabilità della violenza, che la Corte ha non illogicamente desunto dallo svolgimento di una colluttazione. Altrettanto generiche e volte a prospettare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, risultano le doglianze riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, confermato sulla base del riscontro dell'insussistenza di elementi positivamente valutabili e della rispondenza 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mai