Ordinanza — n. 42319/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAToscano Roberto ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 9/11/2015 per i reati di cui agli artt. 341-bis 612, comma secondo, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla mancanza di motivazione a sostegno dell'applicata recidiva, è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito, risultando dunque non consentito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la qualità di pluripregiudicato per reati commessi nell'arco di un decennio tra 2001 e il 2012, rispetto ai quali il nuovo episodio vale a rinnovare il giudizio di pericolosità del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis 612, comma secondo, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla mancanza di motivazione a sostegno dell'applicata recidiva, è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito, risultando dunque non consentito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la qualità di pluripregiudicato per reati commessi nell'arco di un decennio tra 2001 e il 2012, rispetto ai quali il nuovo episodio vale a rinnovare il giudizio di pericolosità del ricorrente.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO ROBERTO nato a CROTONE il 07/04/1979 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Toscano Roberto ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 9/11/2015 per i reati di cui agli artt. 341-bis 612, comma secondo, cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla mancanza di motivazione a sostegno dell'applicata recidiva, è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito, risultando dunque non consentito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la qualità di pluripregiudicato per reati commessi nell'arco di un decennio tra 2001 e il 2012, rispetto ai quali il nuovo episodio vale a rinnovare il giudizio di pericolosità del ricorrente.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il President