Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42318/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42318/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42318/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Gjini Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 5/11/2020 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 6/4/2017 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la motivazione in ordine alla destinazione della droga ad uso personale sono volte a sollecitare un alternativo giudizio di merito, in assenza dell'individuazione di vizi logici del ragionamento, avendo la Corte sincronicamente valorizzato la circostanza che il ricorrente non si sia proclamato assuntore di droga, il fatto che egli non sia in grado di far fronte economicamente all'acquisto di stupefacenti, quando al contrario è stato rinvenuto in possesso anche di una significativa somma di denaro, e la circostanza che il ricorrente, invece di lasciare la droga a casa, l'avesse portata con sé presso i Carabinieri, nascondendola nella borsetta dell'amica, circostanza ritenuta tale da far ritenere che il quantitativo dovesse essere ceduto a terzi, una volta lasciata la caserma.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42318/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la motivazione in ordine alla destinazione della droga ad uso personale sono volte a sollecitare un alternativo giudizio di merito, in assenza dell'individuazione di vizi logici del ragionamento, avendo la Corte sincronicamente valorizzato la circostanza che il ricorrente non si sia proclamato assuntore di droga, il fatto che egli non sia in grado di far fronte economicamente all'acquisto di stupefacenti, quando al contrario è stato rinvenuto in possesso anche di una significativa somma di denaro, e la circostanza che il ricorrente, invece di lasciare la droga a casa, l'avesse portata con sé presso i Carabinieri, nascondendola nella borsetta dell'amica, circostanza ritenuta tale da far ritenere che il quantitativo dovesse essere ceduto a terzi, una volta lasciata la caserma.

Parole chiave

Generato dall'IA
tossicodipendenza detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca dei proventi di reato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI ANTONIO nato in ALBANIA il 31/12/1987 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gjini Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 5/11/2020 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 6/4/2017 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni riguardanti la motivazione in ordine alla destinazione della droga ad uso personale sono volte a sollecitare un alternativo giudizio di merito, in assenza dell'individuazione di vizi logici del ragionamento, avendo la Corte sincronicamente valorizzato la circostanza che il ricorrente non si sia proclamato assuntore di droga, il fatto che egli non sia in grado di far fronte economicamente all'acquisto di stupefacenti, quando al contrario è stato rinvenuto in possesso anche di una significativa somma di denaro, e la circostanza che il ricorrente, invece di lasciare la droga a casa, l'avesse portata con sé presso i Carabinieri, nascondendola nella borsetta dell'amica, circostanza ritenuta tale da far ritenere che il quantitativo dovesse essere ceduto a terzi, una volta lasciata la caserma.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Pr