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Ordinanza — n. 42315/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42315/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42315/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Zouaoui Saber ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/7/2020 della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Perugia il 5/11/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto risulta generico, in quanto la deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione non si confronta con la motivazione, dalla quale risultano gli elementi valorizzati dalla Corte per giungere alla conclusione che la mancata risposta in sede di controllo ripetuto implicasse l'assenza del ricorrente dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, dovendosi escludere il mancato funzionamento del campanello.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 42315/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto risulta generico, in quanto la deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione non si confronta con la motivazione, dalla quale risultano gli elementi valorizzati dalla Corte per giungere alla conclusione che la mancata risposta in sede di controllo ripetuto implicasse l'assenza del ricorrente dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, dovendosi escludere il mancato funzionamento del campanello.

Parole chiave

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assenza ingiustificata procedimento in contumacia inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan espatrio illegale insufficiente inattività successiva alla sospensione mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Zouaoui Saber ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/7/2020 della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Perugia il 5/11/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAOUI SABER nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zouaoui Saber ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/7/2020 della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Perugia il 5/11/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto risulta generico, in quanto la deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione non si confronta con la motivazione, dalla quale risultano gli elementi valorizzati dalla Corte per giungere alla conclusione che la mancata risposta in sede di controllo ripetuto implicasse l'assenza del ricorrente dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, dovendosi escludere il mancato funzionamento del campanello.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Riffi