Ordinanza — n. 42313/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAManni Tania ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 10/3/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lecce in data 10/3/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNI TANTA nato a TRICASE il 18/02/1993 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEavviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manni Tania ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 10/3/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consi