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Ordinanza — n. 42311/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42311/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42311/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oliveri Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 18/2/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa valutazione di merito, inerente alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, peraltro senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è posto in luce che il ricorrente è gravato non solo dal precedente per il quale gli è stato concesso il perdono giudiziario ma anche da altri due recenti precedenti per fatti analoghi, ciò che assume rilievo assorbente e legittima sia il diniego delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena, suffragata anche dalla ritenuta gravità del fatto, a prescindere da ulteriori elementi apoditticamente invocati dalla difesa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42311/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Palermo il 18/2/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa valutazione di merito, inerente alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, peraltro senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è posto in luce che il ricorrente è gravato non solo dal precedente per il quale gli è stato concesso il perdono giudiziario ma anche da altri due recenti precedenti per fatti analoghi, ciò che assume rilievo assorbente e legittima sia il diniego delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena, suffragata anche dalla ritenuta gravità del fatto, a prescindere da ulteriori elementi apoditticamente invocati dalla difesa.

Parole chiave

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attenuazione della pena caso di rigore revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati peggioramento di uno stato anteriore prescrizione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/07/1998 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oliveri Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 18/2/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa valutazione di merito, inerente alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, peraltro senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è posto in luce che il ricorrente è gravato non solo dal precedente per il quale gli è stato concesso il perdono giudiziario ma anche da altri due recenti precedenti per fatti analoghi, ciò che assume rilievo assorbente e legittima sia il diniego delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena, suffragata anche dalla ritenuta gravità del fatto, a prescindere da ulteriori elementi apoditticamente invocati dalla difesa.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Preside