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Ordinanza — n. 42310/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42310/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42310/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Guarino Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 17/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42310/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lecce in data 17/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione rinuncia alla motivazione pena pecuniaria non riscuotibile allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce in data 17/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
art. 129 cod. proc. pen
non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO LUCA nato a TARANTO il 10/07/1976 avverso la sentenza del 27/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEdato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Guarino Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 17/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancanza di motivazione idonea a dar conto dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile i4icorsi) e condanna &ricorrente.al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,a