Italian court dismisses appeal against recidivism conviction citing habitual offender status and lack of genuine repentance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for habitual recidivism. The appellant argued against the denial of general mitigating circumstances and the application of recidivism rules, but the court found his arguments manifestly unfounded. The decision relied on the appellant's history of similar crimes to establish habitual offender status and rejected claims of sincere repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: The court dismisses appeals challenging recidivism convictions when the defendant's prior conduct establishes habitual offender status and lacks genuine repentance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA TOMMASO nato a PALERMO il 22/08/1987 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vacca Tommaso ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 18/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Palermo il 12/7/2019 per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha sottolineato come il ricorrente sia gravato da condanne per altri due fatti analoghi e dunque sussista l'elemento ostativo dell'abitualità, secondo quanto sul punto ritenuto dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591). 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque volto a sostenere un alternativo giudizio di merito, a fronte della coerente e logica motivazione posta dalla Corte a fondamento dell'applicazione della recidiva, suffragata da precedenti anche specifici tali da giustificare un giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità del ricorrente. 2.3. Infine è manifestamente infondato e comunque non consentito il terzo motivo, avendo la Corte giustificato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti e all'assenza di elementi meritevoli di apprezzamento, neanche l'ammissione degli addebiti essendo stata reputata espressiva di sincera resipiscenza.
3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente