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Ordinanza — n. 42307/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of exhaustion of pre-trial defenses under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42307/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Alfredo Miccoli's appeal inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a specific crime but failed to raise the defense of non-prosecution ex Article 129 of the Criminal Procedure Code before the lower tribunal. The court ruled that this substantive defense must be presented prior to the trial phase, rendering the late appeal untimely and subjecting the appellant to court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The defense of non-prosecution under Article 129 of the Criminal Procedure Code must be raised before the trial begins; failure to do so renders subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure code non-prosecution defense exhaustion of remedies inadmissible appeal pre-trial defenses imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
Miccoli Alfredo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 23/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.
D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5
per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Miccoli Alfredo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 23/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
(Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCOLI ALFREDO nato a NAPOLI il 24/03/1987 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI111:a-to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Miccoli Alfredo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 23/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibilf i4icorsP e condanna WricorrentC al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Rigciarelli Stefa