Ordinanza — n. 42306/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALo Piccolo Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/11/2020 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca il 4/9/2017 per il reato Busto Arsizio il 22/6/2018 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo risulta volto a reiterare genericamente deduzioni difensive che sono state non illogicamente valutate dalla Corte, il cui giudizio si è fondato sul fatto che il ricorrente, conosciuto dagli operanti, era stato con certezza riconosciuto in due occasioni ravvicinate alla guida del veicolo e poi non era stato rinvenuto in casa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 42306/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo risulta volto a reiterare genericamente deduzioni difensive che sono state non illogicamente valutate dalla Corte, il cui giudizio si è fondato sul fatto che il ricorrente, conosciuto dagli operanti, era stato con certezza riconosciuto in due occasioni ravvicinate alla guida del veicolo e poi non era stato rinvenuto in casa.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO PAOLO nato a CASTELVETRANO il 22/10/1964 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lo Piccolo Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/11/2020 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca il 4/9/2017 per il reato Busto Arsizio il 22/6/2018 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo risulta volto a reiterare genericamente deduzioni difensive che sono state non illogicamente valutate dalla Corte, il cui giudizio si è fondato sul fatto che il ricorrente, conosciuto dagli operanti, era stato con certezza riconosciuto in due occasioni ravvicinate alla guida del veicolo e poi non era stato rinvenuto in casa.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Masis