Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to verify statutory acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the appellant failed to verify specific statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a crime under Article 73, Paragraph 5 of D.P.R. 309/1990, but the court found no merit in the generic claim of erroneous qualification. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p. The Court of Cassation must declare an appeal inadmissible ex officio if the appellant fails to verify statutory grounds for acquittal, rejecting generic claims of erroneous qualification without substantive analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ANGELO nato a MESSINA il 15/07/1990 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINAr: ,----, dato avviso alle parti; -- 1 L-- udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Conti Angelo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 12/4/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), non rilevando neppure il generico riferimento all'erronea qualificazione.
3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile iericors0 e condanna i4icorrent2 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma