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Ordinanza — n. 42304/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific statutory defense grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42304/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because the appellant failed to raise the specific statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a crime under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree, but the court ruled that this defense could not be omitted. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must explicitly state all statutory grounds for acquittal; failure to deduce specific causes for dismissal renders the appeal inadmissible ex officio.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory defense grounds acquittal causes ex officio rejection procedural omission criminal procedure code omitted defense condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce in data 17/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce in data 17/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
(Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO ALESSANDRO nato a CASARANO il 15/11/1986 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Erato avviso alle partf.3 )- udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cimino Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 17/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. non è deducibile la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile iPricors0 e condanna iricorrent. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Preside