Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tahiri Arber inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance confirmation of a conviction for the crime of recidivism, arguing for alternative evaluation of generic mitigating circumstances. The court rejected this because the arguments were too general and merely sought a different valuation of factors already arbitrarily denied by the lower court based on established precedents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generically formulated and merely proposes an alternative valuation of mitigating circumstances that have already been arbitrarily denied by the lower court based on established precedents.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRI ARBER nato il 12/02/1989 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tahiri Arber ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Genova il 4/10/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato e comunque volto a prospettare un alternativo percorso valutativo in merito alle attenuanti generiche, in realtà tutt'altro che arbitrariamente negate dalla Corte anche sulla base dei plurimi precedenti.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente