Ordinanza — n. 42302/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMercuri Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Como il 25/7/2019 per il reato Palermo il 12/7/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato sul tema della particolare tenuità del fatto, non dedotto nel giudizio di appello e comunque in questa sede assertivamente prospettato, senza alcun confronto con la concreta ricostruzione operata dai Giudici di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 42302/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato sul tema della particolare tenuità del fatto, non dedotto nel giudizio di appello e comunque in questa sede assertivamente prospettato, senza alcun confronto con la concreta ricostruzione operata dai Giudici di merito.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURI DANIELE nato a MARIANO COMENSE il 02/02/1990 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mercuri Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Como il 25/7/2019 per il reato Palermo il 12/7/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato sul tema della particolare tenuità del fatto, non dedotto nel giudizio di appello e comunque in questa sede assertivamente prospettato, senza alcun confronto con la concreta ricostruzione operata dai Giudici di merito.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presid