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Ordinanza — n. 42300/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42300/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42300/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carreno Roca Maximo e Paluci Merialt hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 12/1/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. I ricorsi sono inammissibili. Quanto Paluci, lo stesso inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Relativamente a Carreno, le deduzioni sono volte a prospettare la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ma si risolvono in proposizioni generiche e assertive, non idonee a dar conto di un errore manifesto, «configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 42300/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. I ricorsi sono inammissibili. Quanto Paluci, lo stesso inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Relativamente a Carreno, le deduzioni sono volte a prospettare la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ma si risolvono in proposizioni generiche e assertive, non idonee a dar conto di un errore manifesto, «configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti revisione della sentenza penale abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina pena massima adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Carreno Roca Maximo e Paluci Merialt hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 12/1/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALUCI MERIALT nato il 27/06/1995 CARRENO ROCA MAXIMO nato il 23/02/1983 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAg- ato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carreno Roca Maximo e Paluci Merialt hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 12/1/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. I ricorsi sono inammissibili. Quanto Paluci, lo stesso inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Relativamente a Carreno, le deduzioni sono volte a prospettare la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ma si risolvono in proposizioni generiche e assertive, non idonee a dar conto di un errore manifesto, «configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842).

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo