Ordinanza — n. 42299/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANikolic Daniel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio il 22/6/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa e non consentita valutazione di merito, inerente al trattamento sanzionatorio, in assenza dell'individuazione di profili di arbitrarietà della pena irrogata, che la Corte ha reputato congrua alla luce dell'intensità del dolo, desunta dal fatto di aver commesso il reato dopo un tentato furto, nonché alla luce dei precedenti, non essendo stata ravvisata una sincera manifestazione di resipiscenza nella tardiva costituzione, avvenuta dopo l'opera di persuasione del padre e del difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 42299/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa e non consentita valutazione di merito, inerente al trattamento sanzionatorio, in assenza dell'individuazione di profili di arbitrarietà della pena irrogata, che la Corte ha reputato congrua alla luce dell'intensità del dolo, desunta dal fatto di aver commesso il reato dopo un tentato furto, nonché alla luce dei precedenti, non essendo stata ravvisata una sincera manifestazione di resipiscenza nella tardiva costituzione, avvenuta dopo l'opera di persuasione del padre e del difensore.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC DANIEL nato il 05/04/1991 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nikolic Daniel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio il 22/6/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa e non consentita valutazione di merito, inerente al trattamento sanzionatorio, in assenza dell'individuazione di profili di arbitrarietà della pena irrogata, che la Corte ha reputato congrua alla luce dell'intensità del dolo, desunta dal fatto di aver commesso il reato dopo un tentato furto, nonché alla luce dei precedenti, non essendo stata ravvisata una sincera manifestazione di resipiscenza nella tardiva costituzione, avvenuta dopo l'opera di persuasione del padre e del difensore.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo ciarell