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Ordinanza — n. 42297/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42297/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42297/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Jallocunde Loman ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente dal Tribunale di Milano il 19/6/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato con riguardo al tema della destinazione della droga allo spaccio e inerente al merito e dunque non consentito in questa sede con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, fondato dalla Corte sui precedenti del ricorrente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42297/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato con riguardo al tema della destinazione della droga allo spaccio e inerente al merito e dunque non consentito in questa sede con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, fondato dalla Corte sui precedenti del ricorrente.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti immissione di sostanze infrazione grave alla lstup dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOCUNDE LOMAN - C.U.I. 030VOOG nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; v mv

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Jallocunde Loman ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente dal Tribunale di Milano il 19/6/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato con riguardo al tema della destinazione della droga allo spaccio e inerente al merito e dunque non consentito in questa sede con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, fondato dalla Corte sui precedenti del ricorrente.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il