Ordinanza — n. 42296/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlahmad Ali ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 9/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 22/3/2018 per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni incentrate sull'entità della pena ineriscono al merito e non sono consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria giustificazione fornita dalla Corte in merito alla determinazione di una pena non corrispondente al minimo edittale, giustificata dal quantitativo della droga e del denaro rinvenuto, oltre che dalla recidiva, pur ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 42296/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni incentrate sull'entità della pena ineriscono al merito e non sono consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria giustificazione fornita dalla Corte in merito alla determinazione di una pena non corrispondente al minimo edittale, giustificata dal quantitativo della droga e del denaro rinvenuto, oltre che dalla recidiva, pur ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAHMAD ALI nato il 19/07/1980 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alahmad Ali ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 9/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 22/3/2018 per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni incentrate sull'entità della pena ineriscono al merito e non sono consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria giustificazione fornita dalla Corte in merito alla determinazione di una pena non corrispondente al minimo edittale, giustificata dal quantitativo della droga e del denaro rinvenuto, oltre che dalla recidiva, pur ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presid