Ordinanza — n. 42292/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZhou Senfu ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Milano il 4/3/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato su un vizio della motivazione, è volto in realtà a prospettare una diversa lettura del quadro probatorio e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto sottolineato dai Giudici di merito circa il fatto che il ricorrente aveva fin dall'inizio omesso di presentarsi presso i Carabinieri, come prescrittogli, e si era poi reso irrintracciabile, pur a fronte degli accertamenti svolti in tre diverse occasioni, accertamenti di cui è stata apoditticamente contestata la valenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 42292/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato su un vizio della motivazione, è volto in realtà a prospettare una diversa lettura del quadro probatorio e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto sottolineato dai Giudici di merito circa il fatto che il ricorrente aveva fin dall'inizio omesso di presentarsi presso i Carabinieri, come prescrittogli, e si era poi reso irrintracciabile, pur a fronte degli accertamenti svolti in tre diverse occasioni, accertamenti di cui è stata apoditticamente contestata la valenza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU SENFU nato il 27/02/1973 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zhou Senfu ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/3/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Milano il 4/3/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato su un vizio della motivazione, è volto in realtà a prospettare una diversa lettura del quadro probatorio e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto sottolineato dai Giudici di merito circa il fatto che il ricorrente aveva fin dall'inizio omesso di presentarsi presso i Carabinieri, come prescrittogli, e si era poi reso irrintracciabile, pur a fronte degli accertamenti svolti in tre diverse occasioni, accertamenti di cui è stata apoditticamente contestata la valenza.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Pres