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Ordinanza — n. 42288/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42288/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42288/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Laachira Sala t Eddine ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como il 26/11/2018 per i reati di cui agli artt. 337 e 581, 585 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Apodittiche risultano le deduzioni relative alla mancanza del dolo di resistenza, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa il volontario lancio del corpo contundente verso l'assistente Amò, Manifestamente infondata risulta la prospettazione di un atto arbitrario, essendo stato rilevato che l'operante era presente per assistere l'infermiere e aveva comunicato l'assenza del sanitario. Manifestamente infondata e comunque volta a sollecitare una diversa valutazione di merito risulta infinte la doglianza riguardante le lesioni riscontrate sul ricorrente, essendo stato al riguardo rilevato come le stesse costituissero il risultato di una caduta o di gesti di autolesionismo, non costituendo il tenore letterale della certificazione prova di un travisamento della prova, in quanto non consta che la stessa fosse stato redatto da chi era stato presente alla concitata fase descritta dall'Arnò.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 581, 585 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Apodittiche risultano le deduzioni relative alla mancanza del dolo di resistenza, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa il volontario lancio del corpo contundente verso l'assistente Amò, Manifestamente infondata risulta la prospettazione di un atto arbitrario, essendo stato rilevato che l'operante era presente per assistere l'infermiere e aveva comunicato l'assenza del sanitario. Manifestamente infondata e comunque volta a sollecitare una diversa valutazione di merito risulta infinte la doglianza riguardante le lesioni riscontrate sul ricorrente, essendo stato al riguardo rilevato come le stesse costituissero il risultato di una caduta o di gesti di autolesionismo, non costituendo il tenore letterale della certificazione prova di un travisamento della prova, in quanto non consta che la stessa fosse stato redatto da chi era stato presente alla concitata fase descritta dall'Arnò.

Parole chiave

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lesioni personali lesione alla spalla accertamento medico incompleto omissione di soccorso lesione al piede trauma alla mano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAACHIRA SALAH EDDINE nato il 25/06/1979 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Laachira Sala t Eddine ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como il 26/11/2018 per i reati di cui agli artt. 337 e 581, 585 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Apodittiche risultano le deduzioni relative alla mancanza del dolo di resistenza, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa il volontario lancio del corpo contundente verso l'assistente Amò, Manifestamente infondata risulta la prospettazione di un atto arbitrario, essendo stato rilevato che l'operante era presente per assistere l'infermiere e aveva comunicato l'assenza del sanitario. Manifestamente infondata e comunque volta a sollecitare una diversa valutazione di merito risulta infinte la doglianza riguardante le lesioni riscontrate sul ricorrente, essendo stato al riguardo rilevato come le stesse costituissero il risultato di una caduta o di gesti di autolesionismo, non costituendo il tenore letterale della certificazione prova di un travisamento della prova, in quanto non consta che la stessa fosse stato redatto da chi era stato presente alla concitata fase descritta dall'Arnò.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il