Ordinanza — n. 42283/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI STEFANO nato a ANCONA il 21/06/1974 avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 13/11/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 20/07/2015, nei confronti di BALDONI STEFANO in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di artifici e raggiri, che non possono dirsi integrati dalla sola offerta del bene in vendita a prezzo vantaggioso. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131bis CP, essendo stato il diniego fondato sulla sola entità del danno (é 500) , elemento non dirimente. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 42283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I numerosi precedenti anche specifici costituiscono, per consolidata giurisprudenza, adeguato argomento per negare le attenuanti generiche e il minimo della pena. Argomenti, questi, neppure specificamente contrastati in ricorso . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI STEFANO nato a ANCONA il 21/06/1974 avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 13/11/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 20/07/2015, nei confronti di BALDONI STEFANO in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di artifici e raggiri, che non possono dirsi integrati dalla sola offerta del bene in vendita a prezzo vantaggioso. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131bis CP, essendo stato il diniego fondato sulla sola entità del danno (é 500) , elemento non dirimente. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile in quanto si affida a motivi manifestamente infondati. Il primo motivo si fonda sulla parziale considerazione del contenuto della sentenza d'appello, che ha valorizzato, al fine di evidenziare gli artifici e raggiri, anche lo scambio di corrispondenza via mail, la spedizione di fattura e l'indicazione di un falso numero di spedizione. Il diniego dell'istituto ex art. 131bis CP è adeguatamente giustificato con la considerazione dell'entità del danno, logicamente giudicato non minimale in considerazione dell'importo in questione, e della gravità della condotta, caratterizzata da particolare insidiosità (approfittando della distanza fisica tra i contraenti) e operata da soggetto pregiudicato.
I numerosi precedenti anche specifici costituiscono, per consolidata giurisprudenza, adeguato argomento per negare le attenuanti generiche e il minimo della pena. Argomenti, questi, neppure specificamente contrastati in ricorso . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 I Consigliere Estensore ' TEFANO FI