Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42283/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42283/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42283/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI STEFANO nato a ANCONA il 21/06/1974 avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 13/11/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 20/07/2015, nei confronti di BALDONI STEFANO in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di artifici e raggiri, che non possono dirsi integrati dalla sola offerta del bene in vendita a prezzo vantaggioso. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131bis CP, essendo stato il diniego fondato sulla sola entità del danno (é 500) , elemento non dirimente. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I numerosi precedenti anche specifici costituiscono, per consolidata giurisprudenza, adeguato argomento per negare le attenuanti generiche e il minimo della pena. Argomenti, questi, neppure specificamente contrastati in ricorso . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci accusa di truffa commercio elettronico false indicazioni su attività commerciali frode all'imposta sul valore aggiunto usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI STEFANO nato a ANCONA il 21/06/1974 avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 13/11/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 20/07/2015, nei confronti di BALDONI STEFANO in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di artifici e raggiri, che non possono dirsi integrati dalla sola offerta del bene in vendita a prezzo vantaggioso. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131bis CP, essendo stato il diniego fondato sulla sola entità del danno (é 500) , elemento non dirimente. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile in quanto si affida a motivi manifestamente infondati. Il primo motivo si fonda sulla parziale considerazione del contenuto della sentenza d'appello, che ha valorizzato, al fine di evidenziare gli artifici e raggiri, anche lo scambio di corrispondenza via mail, la spedizione di fattura e l'indicazione di un falso numero di spedizione. Il diniego dell'istituto ex art. 131bis CP è adeguatamente giustificato con la considerazione dell'entità del danno, logicamente giudicato non minimale in considerazione dell'importo in questione, e della gravità della condotta, caratterizzata da particolare insidiosità (approfittando della distanza fisica tra i contraenti) e operata da soggetto pregiudicato.

I numerosi precedenti anche specifici costituiscono, per consolidata giurisprudenza, adeguato argomento per negare le attenuanti generiche e il minimo della pena. Argomenti, questi, neppure specificamente contrastati in ricorso . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 I Consigliere Estensore ' TEFANO FI