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Ordinanza — n. 42281/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42281/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42281/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATIC DANIELA nato a VITERBO il 05/11/1994 avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di GENOVAcEo avviso alle p7-tiD udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con la sentenza in epigrafe, applicaya a KATIC DANIELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 707 CP. Ricorre KATIC DANIELA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione istanza di revisione penale ricorso per cassazione modificazione delle conclusioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con la sentenza in epigrafe, applicaya a KATIC DANIELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATIC DANIELA nato a VITERBO il 05/11/1994 avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di GENOVAcEo avviso alle p7-tiD udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con la sentenza in epigrafe, applicaya a KATIC DANIELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 707 CP. Ricorre KATIC DANIELA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/2021 kon ensore STFANO