Ordinanza — n. 42280/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR ABDEL BADIH AHMED HANY nato a FIESOLE il 05/09/1980 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvjØ alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 05/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 17/09/2018, nei confronti di SAMIR ABDEL BADIH AHMED HANY in relazione al reato di cui all' art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 42280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR ABDEL BADIH AHMED HANY nato a FIESOLE il 05/09/1980 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvjØ alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 05/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 17/09/2018, nei confronti di SAMIR ABDEL BADIH AHMED HANY in relazione al reato di cui all' art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Comunque, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di profili di meritevolezza e il ricorso non contrasta specificamente l'argomento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Co tensore