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Ordinanza — n. 42277/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42277/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42277/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CITO GIUSEPPE nato a MELFI il 20/06/1988 TOMASULO VINCENZO nato a MELFI il 22/08/1985 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 20/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA, in data 17/05/2017, nei confronti di CITO GIUSEPPE e TOMASULO VINCENZO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP . Propongono autonomi ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti comuni motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', per errata valutazione delle risultanze probatorie rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa, oggetto di valutazione frazionata.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42277/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP . Propongono autonomi ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti comuni motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', per errata valutazione delle risultanze probatorie rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa, oggetto di valutazione frazionata.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie impunità motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CITO GIUSEPPE nato a MELFI il 20/06/1988 TOMASULO VINCENZO nato a MELFI il 22/08/1985 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 20/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA, in data 17/05/2017, nei confronti di CITO GIUSEPPE e TOMASULO VINCENZO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP . Propongono autonomi ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti comuni motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', per errata valutazione delle risultanze probatorie rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa, oggetto di valutazione frazionata.

I ricorsi sono inammissibili perché del tutto aspecifici. A fronte di una doppia conforme sentenza di condanna che si sofferma adeguatamente sulla valutazione del dichiarato della persona offesa e dell'inverosimiglianza delle giustificazioni degli imputati, i ricorsi reiterano argomenti vaghi , già prospettati al giudice d'appello e da questi adeguatamente rigettati. Le impugnazioni sono dunque fondate su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere TE FAN