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Ordinanza — n. 42276/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42276/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42276/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a LAVELLO il 13/01/1953 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 27/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA, in data 15/12/2016, nei confronti di GENTILE FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione dei reati; i fatti risalgono al 20-21 settembre 2010 e la sentenza d'appello è stata pronunciata il 27.11.2020 . - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa .

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42276/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione dei reati; i fatti risalgono al 20-21 settembre 2010 e la sentenza d'appello è stata pronunciata il 27.11.2020 . - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa .

Parole chiave

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inchiesta per frode fiscale responsabilità civile del consulente fiscale fatture fittizie complicità in sottrazione d'imposta frode fiscale in materia doganale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a LAVELLO il 13/01/1953 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 27/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA, in data 15/12/2016, nei confronti di GENTILE FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione dei reati; i fatti risalgono al 20-21 settembre 2010 e la sentenza d'appello è stata pronunciata il 27.11.2020 . - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa .

Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo. All'imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva pluriaggravata. Al decennio utile alla cci& prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione del relativo termine ,M2E:M/rin primo grado e. e:=223.in appello. Aspetti che spostano il termine di prescrizione non prima del 25.6.2021 . Anche il secondo motivo è manifestamente infondato; il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nella specie, il racconto della persona offesa è riscontrato dalla effettiva presenza della pendenza fiscale e dal fatto che l'imputato abbia pacificamente accettato di curare quella pratica. E, se non è certa l'individuazione dell'autore della falsificazione del modello di pagamento F24, è del tutto logica la deduzione che l'imputato avesse interesse alla realizzazione della stessa e disponesse dei dati necessari per realizzarla o farla realizzare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il ionsigliere Estens