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Ordinanza — n. 42275/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42275/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOMEDES DOMENICO nato a TORREMAGGIORE il 26/12/1966 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso/Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE. APPELLO di BARI, con sentenza in data 13/07/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto e dunque confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 16/02/2018, nei confronti di DIOMEDES DOMENICO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, DIOMEDES DOMENICO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42275/2021 — snpen · Corte di Cassazione: APPELLO di BARI, con sentenza in data 13/07/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto e dunque confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 16/02/2018, nei confronti di DIOMEDES DOMENICO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, DIOMEDES DOMENICO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione ricorso di annullamento ricorso effettivo allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOMEDES DOMENICO nato a TORREMAGGIORE il 26/12/1966 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso/Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE. APPELLO di BARI, con sentenza in data 13/07/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto e dunque confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 16/02/2018, nei confronti di DIOMEDES DOMENICO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, DIOMEDES DOMENICO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Peraltro, il ricorso è del tutto generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensor