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Ordinanza — n. 42274/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42274/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42274/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARITI SALVATORE nato a CATANZARO il 06/12/1960 avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO .di BRESCIA, con sentenza in data 14/01/2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 26/01/2015, nei confronti di CATANZARITI SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al difetto della consapevolezza della falsificazione dei capi di abbigliamento messi in vendita.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al difetto della consapevolezza della falsificazione dei capi di abbigliamento messi in vendita.

Parole chiave

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contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali uso di un documento falso vendita sopra campione difesa contro le pratiche commerciali illecite pubblicità ingannevole

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
art. 616 c.p
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARITI SALVATORE nato a CATANZARO il 06/12/1960 avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO .di BRESCIA, con sentenza in data 14/01/2016, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 26/01/2015, nei confronti di CATANZARITI SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al difetto della consapevolezza della falsificazione dei capi di abbigliamento messi in vendita.

Il motivo è inammissibile; la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Quanto al dolo necessario ad integrare la ricettazione, premesso che questo ben può essere integrato nella forma eventuale, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato plurimi profili indicativi della consapevolezza, da parte dell'imputato, della provenienza della merce da lui commercializzata dal c.d. "mercato del falso", come dimostrato dal fatto che si era accorto della contraffazione di numerosi capi e, nonostante ciò, aveva continuato ad acquistarli (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

A fronte di motivazione effettiva e non illogica, non vi sono spazi di censura in questa sede. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente A