Ordinanza — n. 42270/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERE ANDREA nato a MILANO il 28/01/1973 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 16/11/2018, nei confronti di ROVERE ANDREA in relazione al reato di cui all art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 133bis CP; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 42270/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 133bis CP; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERE ANDREA nato a MILANO il 28/01/1973 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 16/11/2018, nei confronti di ROVERE ANDREA in relazione al reato di cui all art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 133bis CP; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso non considera e non contrasta adeguatamente l'affermazione secondo la quale il prevenuto è gravato da plurimi precedenti per fatti caratterizzati da violenza , aspetto che esclude l'occasionalità della condotta di causa. Analogamente, il secondo motivo non contrasta adeguatamente l'assunto della Corte territoriale circa la ricorrenza di plurimi precedenti penali, capaci di impedire una positiva prognosi di futura astensione dal delinquere.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consiglie - - - 'sore FANO FIL INI Il Presidente AN