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Ordinanza — n. 42268/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42268/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42268/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSADI NAJAT nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava, la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 04/07/2018, nei confronti di ASSADI NAJAT in relazione al reato di cui all' art. 633 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, sussistendo la scriminante di cui all'art.54 CP. Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo. La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che la condivisa giurisprudenza di legittimità subordina il riconoscimento della scriminante in parola alla ricorrenza di speciali condizioni di necessità, transitorietà e urgenza che non consentano il ricorso ad alternative sistemazioni abitative.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42268/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E con il ricorso non si deduce nulla di specifico al riguardo, se non la circostanza della presenza di prole, argomento legittimamente giudicato inidoneo, ex se, ad integrare gli estremi dell'invocata scriminante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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stato di bisogno asilo familiare diritto a condizioni minime d'esistenza fabbisogno abitativo domanda d'asilo di cittadino nigeriano necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSADI NAJAT nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava, la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 04/07/2018, nei confronti di ASSADI NAJAT in relazione al reato di cui all' art. 633 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, sussistendo la scriminante di cui all'art.54 CP. Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo. La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che la condivisa giurisprudenza di legittimità subordina il riconoscimento della scriminante in parola alla ricorrenza di speciali condizioni di necessità, transitorietà e urgenza che non consentano il ricorso ad alternative sistemazioni abitative.

E con il ricorso non si deduce nulla di specifico al riguardo, se non la circostanza della presenza di prole, argomento legittimamente giudicato inidoneo, ex se, ad integrare gli estremi dell'invocata scriminante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere S EFA