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Ordinanza — n. 42267/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42267/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42267/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI NEVILA nato il 15/08/1981 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la condanna. alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 16/04/2019, nei confronti di DANI NEVILA in relazione ai reati di cui agli artt. 633 e 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo della ricorrenza della scriminante ex art. 54 CP. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il fatto di danneggiamento della porta, non attribuibile all'imputata. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'indennità di occupazione dell'alloggio, trattandosi di condizione non prevista dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42267/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al terzo motivo, la subordinazione della sospensione al pagamento dell'indennità di occupazione è logicamente giustificata con il rilievo che l'abusiva occupazione permane , con protrazione del danno per l'ente titolare del bene e sottrazione dello stesso ai legittimi beneficiari (nella specie , soggetti ipovedenti). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione di domicilio costi d'alloggio azione di risarcimento danni da sequestro pretesa abusiva del locatore pigione abusiva pagamento del canone di locazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI NEVILA nato il 15/08/1981 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la condanna. alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 16/04/2019, nei confronti di DANI NEVILA in relazione ai reati di cui agli artt. 633 e 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rilievo della ricorrenza della scriminante ex art. 54 CP. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il fatto di danneggiamento della porta, non attribuibile all'imputata. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'indennità di occupazione dell'alloggio, trattandosi di condizione non prevista dalla legge.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la decisione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte in forza del quale la scriminante non può essere integrata dalla mera difficoltà di reperire alloggi a buon mercato, ma necessita della dimostrazione di elementi di stringente necessità, nella specie non addotti o dimostrati. Quanto al secondo motivo, l'assunto non considera che i giudici del merito hanno valorizzato le inverosimili dichiarazioni dell'imputata , che ha affermato di aver utilizzato le chiavi dell'appartamento per accedervi , mentre sulla porta di casa vi era una vistosa effrazione; logica è dunque la deduzione relativa alla riconducibilità di quest'ultima alla prevenuta, per giunta a fronte della assoluta assenza di spiegazioni al riguardo.

Quanto al terzo motivo, la subordinazione della sospensione al pagamento dell'indennità di occupazione è logicamente giustificata con il rilievo che l'abusiva occupazione permane , con protrazione del danno per l'ente titolare del bene e sottrazione dello stesso ai legittimi beneficiari (nella specie , soggetti ipovedenti). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 I