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Ordinanza — n. 42263/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42263/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42263/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLASCHI GIANLUCA nato a MILANO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/12/20 .20, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 29/05/2020, nei confronti di MOLASCHI GIANLUCA in relazione ai reati di ricettazione (accertato come commesso in data 5.10.2011) e di truffa (commessa in data 10.3.2013) . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione dell'assegno denunciato come rubato in data 14.4.2010, dovendosi retrodatare ad epoca prossima a quel momento il possesso da parte dell'imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per truffa, non integrata dal semplice pagamento con assegno non esigibile.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42263/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. La pretesa retrodatazione è esclusa con motivazione effettiva e non illogica dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3) , secondo la quale non emerge alcun elemento fattuale che possa permettere di collocare temporalmente la disponibilità dell'assegno di causa in momento antecedente rispetto all'accertamento del reato. E comunque, anche ad ipotizzare la richiesta retrodatazione, la ricorrenza della recidiva ex art. 99 comma 2 n. 2 CP (neppure contestata dalla difesa) porta il termine di prescrizione della ricettazione a momento ampiamente successivo alla sentenza d'appello (cfr. indicazione del termine di prescrizione fatta dalla Corte territoriale in calce alla trascrizione dell'imputazione) .

Parole chiave

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falsificazione di monete pena di recesso ricettazione truffa in materia di credito conseguimento fraudolento di una prestazione riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLASCHI GIANLUCA nato a MILANO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/12/20 .20, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 29/05/2020, nei confronti di MOLASCHI GIANLUCA in relazione ai reati di ricettazione (accertato come commesso in data 5.10.2011) e di truffa (commessa in data 10.3.2013) . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione dell'assegno denunciato come rubato in data 14.4.2010, dovendosi retrodatare ad epoca prossima a quel momento il possesso da parte dell'imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per truffa, non integrata dal semplice pagamento con assegno non esigibile.

Il ricorso è inammissibile. La pretesa retrodatazione è esclusa con motivazione effettiva e non illogica dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3) , secondo la quale non emerge alcun elemento fattuale che possa permettere di collocare temporalmente la disponibilità dell'assegno di causa in momento antecedente rispetto all'accertamento del reato. E comunque, anche ad ipotizzare la richiesta retrodatazione, la ricorrenza della recidiva ex art. 99 comma 2 n. 2 CP (neppure contestata dalla difesa) porta il termine di prescrizione della ricettazione a momento ampiamente successivo alla sentenza d'appello (cfr. indicazione del termine di prescrizione fatta dalla Corte territoriale in calce alla trascrizione dell'imputazione) .

Quanto alla ricorrenza degli artifici e raggiri integranti la truffa, la circostanza è affermata con motivazione adeguata dalla Corte territoriale (cfr. pag.

3) che valorizza le condotte ingannatorie dell'acquirente, il quale ha differito il pagamento per poi scegliere di "saldare" il debito con un assegno risultato rubato, senza addurre poi giustificazione alcuna sulla provenienza del titolo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/