Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the legal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying their legal complaint against the lower court's finding of responsibility. While the appellant argued for a violation of law regarding their liability, the court noted that the specific facts required to substantiate this criticism were absent from the petition. Consequently, the appeal was rejected under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay the civil party's legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the legal complaint; without them, the appeal is inadmissible as it prevents the appellate court from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO ANTONIO nato a CROTONE il 29/12/1978 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 01/12/2020, confermava la condanna «alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 11/10/2017, nei confronti di MANCUSO ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con memoria trasmessa in data 8.9.2021 la parte civile FUTURO spa ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, concessione di provvisionale e vittoria di spese come da nota allegata .
Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Non sono consentiti in questa sede nuovi apprezzamenti del fatto o quantificazioni di provvisioonali, mentre vanno confermate le satuizioni civili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FUTURO spa che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 28/09/2021 (.1(Co igliere Estensore ---1 ,