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Ordinanza — n. 42257/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific comparative penalty analysis between co-defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42257/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Rosina Abruzzese and Luciano Bevacqua inadmissible. The defendants argued that their sentences were disproportionately harsh compared to other co-defendants who played less significant roles. The court rejected this claim because legal precedent prohibits comparing penalties between co-defendants who chose different procedural paths and because the appeal lacked specific documentation supporting the comparison.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging sentence severity based on comparative analysis with other co-defendants are inadmissible due to the prohibition of such comparisons and the requirement for specific, documented arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentence proportionality review co-defendant penalty comparison procedural choice impact specificity requirement appeal procedural costs award Cassazione criminal law violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBRUZZESE ROSINA nato a CATANZARO il 25/02/1981 BEVACQUA LUCIANO nato a CATANZARO il 12/12/1977 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 23/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANZARO, in data 14/09/2016, nei confronti di ABBRUZZESE ROSINA e BEVACQUA LUCIANO confermava la condanna in relazione ai reati rispettivamente ascritti .

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: ABBRUZZESE ROSINA e BEVACQUA LUCIANO, con separati ricorsi, deducono : violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, quantificata nei confronti degli attuali ricorrenti in misura assai più aspra rispetto a quella riportata da altri correi che hanno svolto ruoli ben più rilevanti negli episodi di causa. Il ricorso è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza, non può operarsi un raffronto tra le pene riportate dai concorrenti nel reato che hanno optato per differenti scelte processuali; peraltro, in difetto di illustrazione e documentazione di tutte le possibili ragioni per le quali gli altri correi hanno riportato pene inferiori, il ricorso risulta comunque aspecifico.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 gliere Estensore FAJQ PPI N I