Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42256/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42256/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINELLI NATALE nato il 27/06/1960 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA— (dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a BERTINELLI NATALE in relazione ai reati di cui all'art. 648 CP (più grave) e altro. Ricorre BERTINELLI NATALE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione; i fatti risalgono al 2007 e la determinazione della pena concordata , comportando il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, determina la disapplicazione dell'aggravante speciale e dunque i reati debbono considerarsi prescritti dal 2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a BERTINELLI NATALE in relazione ai reati di cui all'art. 648 CP (più grave) e altro. Ricorre BERTINELLI NATALE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione; i fatti risalgono al 2007 e la determinazione della pena concordata , comportando il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, determina la disapplicazione dell'aggravante speciale e dunque i reati debbono considerarsi prescritti dal 2017.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale divieto di doppia punibilità riconsiderazione responsabilità scemata criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a BERTINELLI NATALE in relazione ai reati di cui all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINELLI NATALE nato il 27/06/1960 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA— (dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a BERTINELLI NATALE in relazione ai reati di cui all'art. 648 CP (più grave) e altro. Ricorre BERTINELLI NATALE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione; i fatti risalgono al 2007 e la determinazione della pena concordata , comportando il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, determina la disapplicazione dell'aggravante speciale e dunque i reati debbono considerarsi prescritti dal 2017.

Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato; già dalla esposizione del motivo stesso emerge che la recidiva non sarebbe stata esclusa, ma ritenuta e utilizzata per il bilanciamento delle circostanze. Peraltro, dal tenore della sentenza, neppure emerge ciò, descrivendosi la rideterminazione della pena quale aumento in continuazione rispetto a precedente condanna, previa rinuncia della parte al motivo di appello sulla recidiva; aggravante ad effetto speciale che dunque deve ritenersi all'evidenza sussistente . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il C igliere Estensore F' NO F