Ordinanza — n. 42256/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINELLI NATALE nato il 27/06/1960 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA— (dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a BERTINELLI NATALE in relazione ai reati di cui all'art. 648 CP (più grave) e altro. Ricorre BERTINELLI NATALE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione; i fatti risalgono al 2007 e la determinazione della pena concordata , comportando il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, determina la disapplicazione dell'aggravante speciale e dunque i reati debbono considerarsi prescritti dal 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a BERTINELLI NATALE in relazione ai reati di cui all'art. 648 CP (più grave) e altro. Ricorre BERTINELLI NATALE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione; i fatti risalgono al 2007 e la determinazione della pena concordata , comportando il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, determina la disapplicazione dell'aggravante speciale e dunque i reati debbono considerarsi prescritti dal 2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINELLI NATALE nato il 27/06/1960 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA— (dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a BERTINELLI NATALE in relazione ai reati di cui all'art. 648 CP (più grave) e altro. Ricorre BERTINELLI NATALE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione; i fatti risalgono al 2007 e la determinazione della pena concordata , comportando il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, determina la disapplicazione dell'aggravante speciale e dunque i reati debbono considerarsi prescritti dal 2017.
Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato; già dalla esposizione del motivo stesso emerge che la recidiva non sarebbe stata esclusa, ma ritenuta e utilizzata per il bilanciamento delle circostanze. Peraltro, dal tenore della sentenza, neppure emerge ciò, descrivendosi la rideterminazione della pena quale aumento in continuazione rispetto a precedente condanna, previa rinuncia della parte al motivo di appello sulla recidiva; aggravante ad effetto speciale che dunque deve ritenersi all'evidenza sussistente . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il C igliere Estensore F' NO F