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Ordinanza — n. 42255/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42255/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42255/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA PASQUALE nato a ACERRA il 31/10/1973 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; E IN DIRITTO . La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 12/12/2017, nei confronti di DE ROSA PASQUALE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità, al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n.4, al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio finale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riduzione della pena aggravamento della pena attenuazione della pena reato di poca entità reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA PASQUALE nato a ACERRA il 31/10/1973 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO . La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 12/12/2017, nei confronti di DE ROSA PASQUALE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità, al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n.4, al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio finale.

Il ricorso è inammissibile. Del tutto generici sono i primi due motivi, non accompagnati dalla indicazione delle ragioni a sostegno, ma da soli richiami giurisprudenziali. Il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie, sono stati valorizzati i numerosi reati sub iudice oltre ai precedenti penali. Quanto alla pena, devesi ricordare che la graduazione della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .

Peraltro, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato il ruolo di rilievo ricoperto dall'imputato nell'ambito della vicenda criminale di specie. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore