Italian Court dismisses appeal on theft charges due to lack of formal demand and timely complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Pace inadmissible regarding his conviction for theft. The lower court found that the defendant's unauthorized disposal of the vehicle constituted theft without needing a formal demand for return, and the complaint was timely filed after the defendant disposed of the car. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 c.p.; Art. 162 c.p.p.: The act of disposing of another's property without authorization constitutes theft regardless of a formal demand, and the complaint period begins when the owner becomes aware of the disposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE COSIMO ANTONIO nato a SIDERNO il 17/07/1979 avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 14/06/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LOCRI, in data 23/05/2016, nei confronti di PACE COSIMO ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', essendo mancata una formale diffida diretta ad ottenere la restituzione del mezzo che l'imputato aveva in custodia ; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela, dal momento che l'imputato era in possesso del mezzo da ben prima del trimestre anteriore alla proposizione della querela.
Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo; la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che l'appropriazione è consistita nel destinare l'auto a rottamazione (o comunque ad una dismissione ) senza che la proprietaria del mezzo avesse ciò autorizzato. In maniera incontrastata risulta che l'imputato, il quale aveva in custodia l'auto per venderla a titolo oneroso, se ne sia disfatto senza la previa autorizzazione della proprietaria del bene, così manifestando chiaramente l'interversione del possesso a prescindere da formali diffide a restituire .
Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo; secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha contezza dell'accaduto. Tale momento, nella fattispecie, coincide con quello nel quale l'imputato ha comunicato di essersi sbarazzato della vettura, e risale a solo un giorno prima della querela. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. deciso il 28/09/2021 Con igliere Estensore F