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Ordinanza — n. 42252/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty reduction agreement as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed against a judgment rendered pursuant to an out-of-court settlement agreement. The appellant, Daranghi Giacomo, argued for a violation of law regarding the imposed penalty, but the court held that such arguments are barred when the original sentence stems from a consensual resolution. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments resulting from an agreement under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible as they lack the requisite legal controversy, rendering substantive arguments on the penalty void.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement penalty reduction procedural bar court costs award modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRTTTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di FROSINONE, del 19/12/2017, riducendo la pena inflitta a DARANGHI GIACOMO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRTTTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di FROSINONE, del 19/12/2017, riducendo la pena inflitta a DARANGHI GIACOMO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARANGHI GIACOMO nato a ALATRI il 06/01/1996 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Elato avviso alle par.-I-ti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRTTTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di FROSINONE, del 19/12/2017, riducendo la pena inflitta a DARANGHI GIACOMO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 629 CP. Ricorre DARANGHI GIACOMO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla pena sono inammissibili, non prospettandosi alcun profilo di illegalità della stessa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Consigliere Estensore STEFANO FILI