Cassation appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed the petition personally after the new procedural rules took effect, violating specific standing requirements. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing aggravations, but the court focused on the procedural defect of filing the appeal at the wrong time. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the appellant after the entry into force of new procedural rules, when the decision was issued under the old regime, is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/01/1958 avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avvis9,61Ie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 03/10/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESARO, in data 16/09/2015, nei confronti di NICOLAO ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche rispetto alle aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 liere Estensore A O FILIPPINI Il Presidente ANNA MARIA DE SAN