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Ordinanza — n. 42248/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling sentencing discretion is within trial court's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42248/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rachid Mohamed inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in sentencing. The appellant argued for a violation of law regarding the penalty determination, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court held that a new evaluation of the sentence's congruity is impermissible in cassation unless the penalty is significantly higher than the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretionary power of the court of first instance, rendering cassation complaints regarding the congruity of the sentence inadmissible unless the penalty is substantially higher than the statutory minimum.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions cassation inadmissibility aggravating circumstances mitigating circumstances statutory range judicial autonomy commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628 CP
CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza .in data 15/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI, in data 07/05/2019, nei confronti di RACHID MOHAMED confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHID MOHAMED nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La. CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza .in data 15/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI, in data 07/05/2019, nei confronti di RACHID MOHAMED confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile . La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .

Nella specie la Corte territoriale ha dettagliatamente motivato anche i singoli aumenti in continuazione valoriozzando i plurimi profili riportrati a pag. 3 della sentenza impugnata. Argomenti, questi, non puntualmente contrastati nel ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 onsigliere Estensore EF NO FILIP