Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, upholding judicial discretion on sentencing under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the sentence imposed for the crime of provoking public hatred was excessive and violated the law. The court rejected this claim, affirming that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires detailed justification only when the penalty is significantly higher than the statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence imposed by the trial judge, as sentencing discretion is exclusive to the court of first instance unless the penalty is grossly excessive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RACHED MOHAMED IHEB nato il 22/07/1989 MORI ALI nato il 27/11/1990 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 21/07/2020, confermava la condanna, alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RIMINI, in data 07/06/2017, nei confronti di RACHED MOHAMED IHEB e MEJRI ALI, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all' art. 633 CP. Propongono ricorso congiunto gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio superiore al minimo. Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .
Nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato plurimi profili di gravità, quali il danno significativo arrecato, i precedenti penali, l'intensità del dolo e la mancanza di resipiscenza; elementi non contrastati specificamente nel ricorso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consiglier ensor