Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to properly allege subjective intent and generic sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romeo Annalisa inadmissible, rejecting his claims regarding the lack of subjective intent in the crime of receiving stolen goods and the generic nature of the sentencing. The appellate court had correctly applied established jurisprudence allowing conviction based on the absence of original vehicle keys as evidence of bad faith, while the appellant failed to provide a credible explanation for the possession of the vehicle. Furthermore, the court found the sentencing argument inadmissible because it was not specifically alleged as a ground for appeal in the lower court proceedings as required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 606 comma 3 c.p.p.: The crime of receiving is established when the agent accepts the risk of illicit provenance, and appeals must strictly adhere to the specific grounds for aggravation or mitigation prescribed by procedural law under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANNALISA nato a CATANIA il 27/03/1984 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, in data 11/12/2015, nei confronti di ROMEO ANNALISA in relazione al reato di cui all art. 648 CP . Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', difettando adeguata dimostrazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, immotivato anche in relazione alle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.
II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
E, al riguardo, l'assenza delle chiavi originali del veicolo è argomento logicamente idoneo a sorreggere il ragionamento accusatorio. Invece, il motivo sul trattamento sanzionatorio, peraltro del tutto generico, non risulta essere stata previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estens