Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specify factual elements supporting the legal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maria Catanzaro inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. Although the lower court confirmed her conviction for the crime of insult under Article 648 of the Penal Code, the appellant failed to identify the specific factual elements underlying her legal complaints. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the legal complaint; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO MARIA nato a PALERMO il 07/04/1988 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 08/10/2018, nei confronti di CATANZARO MARIA in relazione al reato di cui all' art. 648 CP . Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità . Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore NO FILIPPIN