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Ordinanza — n. 42240/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to double conformity and failure to introduce new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42240/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Crociata inadmissible, upholding the double-consistent conviction for the crime of receiving stolen checks. The appellant argued that a partial excerpt of witness testimony proved a distortion of evidence, but the Court held that such arguments cannot challenge a double-consistent judgment without introducing new, unexamined evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 595 c.p.p.: In cases of double consistent conviction, a cassation appeal alleging distortion of evidence is inadmissible unless the appellate court relied on probative data not examined by the first-instance judge.

Parole chiave

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double consistent conviction inadmissibility of appeal distortion of evidence receiving stolen goods burden of proof new evidence requirement criminal procedure law perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 20/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 13/12/2018, nei confronti di CROCIATA FRANCESCO in relazione al reato di cui all art. 648 CP .
Art. 595 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della Somma, che ritiene equa, di euro tremila a favbre della cassa delle arrimende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano
243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi
257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv.
Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv.
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCIATA FRANCESCO nato a PALERMO il 28/03/1971 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 20/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 13/12/2018, nei confronti di CROCIATA FRANCESCO in relazione al reato di cui all art. 648 CP . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di ricettazione, risultando dalla deposizione della persona offesa che il prevenuto è l'autore del furto degli assegni .

Il motivo è inammissibile. Sulla base di un mero stralcio della deposizione del teste Randazzo si sostiene ricorrere un evidente travisamento della prova e si chiede a questa Corte di rivalutare la ricostruzione dei fatti operata di giudici di merito con doppia conforme pronuncia di condanna per ricettazione. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Nella specie, detti requisiti non ricorrono, né lo stralcio della deposizione rappresenta una dimostrazione evidente dell'assunto difensivo, idoneo ex se a scardinare il ragionamento della Corte territoriale, fondato anche sull'assenza di deduzioni al riguardo da parte dell'imputato personalmente . Si è infatti al riguardo valorizzata l'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza illecita in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

IL n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della Somma, che ritiene equa, di euro tremila a favbre della cassa delle arrimende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore ANO FILIPPINI Il Presidente AN