Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41969/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41969/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41969/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

vizio della motivazione in riferimento alla confisca, con argomentazioni mirate alla diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto valutato dal giudice che ha dato congruamente atto delle ragioni della confisca; vizio nella motivazione sulla pena che, invero, è quella richiesta dallo stesso ricorrente e, quindi, la doglianza è del tutto inconsistente; si tratta, in definitiva, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41969/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine per truffa indagine su reati finanziari reato economico inchiesta mascherata truffa in banda organizzata flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Prandini Ivan e Carlesso Lorenzo avverso la sentenza sopra indicata che applicava loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARLESSO LORENZO nato a PADOVA il 05/11/1962 PRANDINI IVAN nato a BRENO il 27/10/1972 avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Sto avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 26961/2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Prandini Ivan e Carlesso Lorenzo avverso la sentenza sopra indicata che applicava loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 309/1990 ; osserva: il ricorso di Ivan Prandini Carlesso, pur formulato in termini di errore di qualificazione giuridica, con argomentazioni ridondanti deduce vizi della motivazione in riferimento alla ricostruzione dei fatti al fine della loro qualificazione; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. il ricorso di Lorenzo Carlesso, deduce:

1) vizio della motivazione in riferimento alla confisca, con argomentazioni mirate alla diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto valutato dal giudice che ha dato congruamente atto delle ragioni della confisca;

2) vizio nella motivazione sulla pena che, invero, è quella richiesta dallo stesso ricorrente e, quindi, la doglianza è del tutto inconsistente; si tratta, in definitiva, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilgil ricorsq e condanna if ricorrente,,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 in favore della C s a delle Ammende.