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Ordinanza — n. 41968/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41968/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41968/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARZIO nato a SIRACUSA il 08/12/1984 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28226/21 Foti E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per i reati di cui all' artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconoscendo la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 16 aprile 2018, irrevocabile il 20 giugno 2019, ritenendo più gravi i fatti di cui alla sentenza impugnata e rideterminando la pena complessiva nella misura di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; che i criteri che hanno sostenuto l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello e che con essi il ricorrente non si misura affatto neppure enunciando specifiche doglianze; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41968/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 28226/21 Foti E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per i reati di cui all' artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconoscendo la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 16 aprile 2018, irrevocabile il 20 giugno 2019, ritenendo più gravi i fatti di cui alla sentenza impugnata e rideterminando la pena complessiva nella misura di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; che i criteri che hanno sostenuto l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello e che con essi il ricorrente non si misura affatto neppure enunciando specifiche doglianze; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie multa disciplinare all'avvocato modalità di calcolo dell'ammenda sanzione penale pena complessiva sanzione internazionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARZIO nato a SIRACUSA il 08/12/1984 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28226/21 Foti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per i reati di cui all' artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconoscendo la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 16 aprile 2018, irrevocabile il 20 giugno 2019, ritenendo più gravi i fatti di cui alla sentenza impugnata e rideterminando la pena complessiva nella misura di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; che i criteri che hanno sostenuto l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello e che con essi il ricorrente non si misura affatto neppure enunciando specifiche doglianze; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore