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Ordinanza — n. 41966/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41966/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41966/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN MIHAELA nato il 30/04/1986 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILEL. R.G.N. 20204/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 10 settembre 2020 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Mihaela Stefan in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna, ingiustificatamente negando il riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come la condotta tenuta dalla prevenuta non potesse considerarsi di lieve entità, perché la stessa era stata trovata nella disponibilità di ben due tipi di droga, di non ridotto quantitativo, e con una cospicua somma in contanti costituita da banconote raccolte in 'mazzette'; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41966/2021 — snpen · Corte di Cassazione: R.G.N. 20204/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 10 settembre 2020 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Mihaela Stefan in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna, ingiustificatamente negando il riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come la condotta tenuta dalla prevenuta non potesse considerarsi di lieve entità, perché la stessa era stata trovata nella disponibilità di ben due tipi di droga, di non ridotto quantitativo, e con una cospicua somma in contanti costituita da banconote raccolte in 'mazzette'; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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caso di rigore economico sanzioni pecuniarie dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti carenza di sostanza economica spese di esecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN MIHAELA nato il 30/04/1986 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILEL. R.G.N. 20204/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 10 settembre 2020 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Mihaela Stefan in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna, ingiustificatamente negando il riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come la condotta tenuta dalla prevenuta non potesse considerarsi di lieve entità, perché la stessa era stata trovata nella disponibilità di ben due tipi di droga, di non ridotto quantitativo, e con una cospicua somma in contanti costituita da banconote raccolte in 'mazzette'; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigl eàtensore Il Pres