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Ordinanza — n. 41965/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41965/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41965/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATULLO RAFFAELE nato a MILANO il 29/08/1972 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SIENA0_ a t o avviso Ar_pactii7 udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20197/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Raffaele Tatullo in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dalla legge per la determinazione della pena; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41965/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 20197/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Raffaele Tatullo in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dalla legge per la determinazione della pena; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATULLO RAFFAELE nato a MILANO il 29/08/1972 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SIENA0_ a t o avviso Ar_pactii7 udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20197/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti di Raffaele Tatullo in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di tenere conto di tutti i criteri fissati dalla legge per la determinazione della pena; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigli,ére,Tstensore Il Presid Erc le dril